Perchè una polizza professionale?
La Legge 8 marzo 2017, n 24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” obbliga ciascun professionista sanitario ad averne una.
Nel merito
L’infermiere, come ogni professionista, è tenuto a garantire non il risultato della propria attività, ma il rispetto delle norme che, mediamente, le regole della professione gli impongono di rispettare.
Nel contratto di prestazione d’opera intellettuale (art. 2230 Cod. Civ.) le obbligazioni assunte dal professionista sono obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l’incarico, s’impegna a prestare la propria opera intellettuale solo al fine di raggiungere il risultato sperato, ma non a conseguirlo. L’inadempimento consiste, cioè, nella inosservanza della diligenza prescritta dall’art. 1176 Cod. Civ., che è la normale diligenza con riguardo all’attività esercitata.
La colpa professionale dell’infermiere consiste quindi nello scostamento dagli standard tecnico-professionali che la comunità professionale assegna a ciascun atto in base alle evidenze concrete (scostamento dall’attività svolta a “regola d’arte”). La nozione normativa di “colpa” – in genere – si desume dall’articolo 43 c.p. esplicitamente si riferisce a condotte attuate per imprudenza, negligenza, imperizia, o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.
La prestazione sanitaria, in genere quindi, comporta il rispetto imprescindibile delle regole e degli accorgimenti, che nel loro insieme costituiscono la conoscenza delle “leges artis” mediche (o alle professioni sanitarie, specifiche della materia) esercitate dal singolo sanitario.
Appare evidente come ciascuna di queste modalità di comportamento vada correlata ai corrispondenti standard (protocolli, linee guida, evidence base nursing) riconosciuti in un certo momento storico.
Nel caso in cui un cittadino agisca nei confronti dell’ente (ASL o Ospedale), l’ente potrà poi far promuovere dalla Corte dei Conti azione di responsabilità per il recupero dell’esborso effettuato a favore del cittadino danneggiato. L’azione di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti in base all’articolo 1 della legge n. 20/94, è perciò limitata ai casi di dolo o colpa grave. L’assicurazione sulla responsabilità civile professionale per colpa grave, e in modo sostanziale, è una copertura assicurativa che garantisce per perdite patrimoniali subite da terzi causate da una cattiva gestione dell’operato da parte del professionista o da omissioni commesse da quest’ultimo.
Come
La Federazione nazionale degli Ordini delle Professioni infermieristiche (FNOPI) ha reso disponibile da gennaio 2019, come risultato di due gare europee per l’identificazione del broker e della compagnia assicuratrice, per tutti gli iscritti che esercitano l’attività infermieristica in qualsiasi modalità purché sia attività infermieristica, anche se senza alcun obbligo di adesione, una polizza per la responsabilità professionale, in virtù dei dettami della legge L. 8-3-2017 n. 24 sulle Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
Sul sito della Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (FNOPI) sono presenti i dettagli della polizza. All’interno della stessa pagina è presente il link per procedere a preventivo ed attivazione.